Viaggiare all'estero - Carta d'identità

Per i maggiorenni (18 anni e un giorno) - La carta d’identità è valida per l’espatrio, purché gli stessi dichiarino di non trovarsi nelle stesse particolari condizioni che, per legge, impediscono il rilascio del passaporto. (Richiesta di genitori con figli minori: se regolarmente coniugati, nessuna formalità; se unico esercente la patria podestà deve esibire la documentazione comprovante; se separato o divorziato deve esibire l’assenso dell’altro genitore; se conviventi, non regolarmente coniugati, devono avere la stessa residenza altrimenti occorre la dichiarazione d’assenso – in ogni caso è valida la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà).

Per i minorenni (dai 15 anni e un giorno ai 18 anni) o interdetti - La carta d’identità può essere resa valida per l’espatrio con l’assenso di entrambi i genitori – che possono presentarsi all’ufficio anche in momenti diversi - o del tutore (qualità che può essere anche auto certificata), con un documento di riconoscimento valido o, in mancanza dell’atto d’assenso, è necessario il nulla osta del Giudice Tutelare che è rilasciato dal Tribunale.

Per i minori di anni 15 - è previsto il rilascio di un documento VALIDO PER L’ESPATRIO. Tale documento è costituito da un certificato di nascita uso espatrio (Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita) oppure da un certificato anagrafico di nascita (Ufficio Anagrafe Comune di residenza). Tale certificato deve essere portato in Questura per la vidimazione presso l’Ufficio Passaporti. Occorre la presenza del minore e di entrambi i genitori - o uno dei due genitori in possesso dell’atto di assenso dell’altro - e la consegna di due fotografie recenti, uguali, a mezzo busto, a capo scoperto (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili).

La carta d’Identità ha validità di cinque anni dalla data del rilascio.