Giudici Popolari


I cittadini, che possiedono i requisiti di legge e non sono già iscritti negli albi dei giudici popolari, possono presentare domanda per l'iscrizione all'albo. Le iscrizioni vengono aperte ogni 2 anni (anni dispari) e la domanda va presentata entro il 31 luglio. L'iscrizione all'albo è permanente e gli aggiornamenti sono effettuati da una commissione comunale che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al Tribunale. In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d'assise e l'altro dei giudici popolari di Corte d'assise d'appello.

Requisiti
  • Avere la cittadinanza italiana;
  • Godere dei diritti civili e politici;
  • Avere età compresa tra i 30 e i 65 anni;
  • Essere in possesso del diploma di scuola media inferiore per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'assise;
  • Essere in possesso del diploma di scuola media superiore per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte di assise di appello;
  • Buona condotta morale.

Non possono chiedere l'iscrizione all'albo di giudice popolare:
  • Imagistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
  • Gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in attività di servizio;
  • I ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Documentazione da presentare:

Domanda di iscrizione all'albo dei giudici popolari. Il modulo per la domanda è in distribuzione presso l'ufficio elettorale o scaricabile alla sezione Documenti della presente pagina, va compilato e consegnato all’Ufficio Protocollo del Comune entro i termini di scadenza.